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Da Anmvioggi
Non può essere condannato penalmente il padrone del cane che, abbaiando di notte, disturba solo un vicino.
Il Tribunale di Foggia aveva condannato gli inquilini all'ammenda di 300 euro per aver arrecato disturbo ai sensi dell'articolo 659 del Codice Penale che disciplina le condotte rumorose con disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone. Lo stesso Tribunale aveva anche ritenuto colpevole la coppia di proprietari colpevole di omessa custodia e malgoverno di animali, ai sensi dell'articolo 672 Cp, avendo accertato che gli inquilini non avevano impedito il latrato del cane di essi imputati «nelle ore del giorno e della notte».
Ma la Cassazione ha annullato la decisione del Giudice foggiano, in mancanza di uno degli elementi costitutivi del reato. Secondo la Cassazione (sentenza 6685 del 12 febbraio 2014) non basta che il cane disturbi solo il denunciante: la rilevanza penale richiede l'incidenza sulla tranquillità pubblica, in quanto «l'interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete, sicché i rumori devono avere una tale diffusività che l'evento di disturbo sia potenzialmente idoneo a essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare».
In questo caso, oltre ai denuncianti, nessun altro risultava disturbato dal cane o perlomeno e dai latrati del cane degli imputati. Insomma: il fatto costituisce una mera infrazione amministrativa e non è previsto dalla legge come reato: la sentenza risulta quindi annullata senza rinvio.
La massima- Non può essere condannato il padrone del cane che, con il latrato durante le ore diurne e notturne, disturba solo un vicino: il rumore deve avere una diffusività tale che infastidisca un numero indeterminato di persone.