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Come detrarre le spese veterinarie: una guida

Pubblicato da Marina in News · 18/2/2014 10:53:00


Spese veterinarie ammesse - I contribuenti possono detrarre dall'Irpef il 19% delle spese veterinarie sostenute fino all'importo di 387,34 euro e limitatamente alla somma che eccede i 129,11 euro, per gli animali detenuti legalmente a scopo di compagnia o per la pratica sportiva (quindi, cani, gatti, volatili in gabbia e cavalli da corsa).
In pratica, la detrazione può consentire al massimo un risparmio d'imposta di 49,06 euro, cioè il 19% di 258,23 euro (importo massimo al netto della franchigia di 129,11 euro).
Spese veterinarie non ammesse- Il beneficio fiscale non spetta per gli animali destinati all'allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare, per gli animali allevati o detenuti nell'esercizio di attività agricole o commerciali, per quelli utilizzati per attività illecite o detenuti in casa illegalmente.

Come si documentano le spese- La documentazione delle spese deducibili (e detraibili) è generalmente costituita dalle fatture, ricevute o quietanze rilasciate al contribuente da chi ha percepito le somme, con indicazione del suo codice fiscale o numero di partita Iva. Il contribuente non deve allegare alla dichiarazione alcuna documentazione, che va però conservata in originale per tutto il periodo durante il quale l'Agenzia delle Entrate ha la possibilità di richiederla. Per la dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta 2012, modello 730/2013 o UNICO Persone Fisiche 2013, i documenti vanno conservati fino al 31 dicembre 2017.

Farmaci veterinari - Per i medicinali occorre essere in possesso della fattura o dello "scontrino parlante" che indichi la natura ("farmaco" o "medicinale"), la qualità (denominazione del farmaco), la quantità dei beni
acquistati e l'indicazione del codice fiscale del destinatario del medicinale.
Dal 2010, lo scontrino non deve più indicare la denominazione commerciale del farmaco; al suo posto, va riportato il numero di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC).
Per quanto concerne l'indicazione della natura del prodotto acquistato è sufficiente che il documento di spesa indichi la dizione generica di "farmaco" o di "medicinale" o riporti comunque la natura del prodotto attraverso sigle, abbreviazioni o terminologie chiaramente riferibili ai farmaci. Ad esempio, l'indicazione sullo scontrino della natura del bene acquistato si considera soddisfatta nelle
ipotesi in cui il documento di spesa, in luogo della dicitura "farmaco"o "medicinale", riporti la dicitura "omeopatico".


Fonte: ANMVI




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